ENPA Sondrio

Ente Nazionale Protezione Animali - sezione di Sondrio

Documenti necessari

Incominciamo con l'esaminare quelli che sono i documenti più importanti che riguardano questo argomento:

  1. Libretto delle vaccinazioni: è il libretto che viene compilato dal proprio medico veterinario dove sono riportati i dati del proprietario, il segnalamento dell'animale (ossia la razza, l'età, il mantello, etc..) le date delle vaccinazioni praticate, il lotto ed il numero di serie dei vaccini, la data e la firma del veterinario. Questo libretto ha un valore soltanto generico e può al limite indicare la proprietà dell'animale ma non ha valore legale e non può sostituire mai i certificati sotto descritti. Anche se in alcune dogane è sufficiente presentare questo libretto, la legge non lo considera una vera e propria certificazione ed è quindi sconsigliabile a tutti i cittadini di affidarsi soltanto alla imprecisione, all'ignoranza o al buon cuore dei doganieri.
  2. PASSAPORTO: a decorrere dal 3 luglio 2004, data di applicazione del Regolamento (CE) n.998/2003, è previsto che i cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione ai fini non commerciali, siano scortati da un passaporto conforme ad un modello CEE. I passaporti sono numerati progressivamente e riportano tale numero su ogni pagina. E’ opportuno precisare che fino al 3 luglio 2012 cani, gatti e furetti si considerano identificati se dotati di tatuaggio chiaramente leggibile, oppure di microchip.

MODALITÀ DI RILASCIO DEL PASSAPORTO
Cani: Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio e previa verifica della iscrizione del cane nella anagrafe regionale. Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere registrati nell’anagrafe regionale, ad integrazione dei dati anagrafici esistenti.
Gatti e furetti: il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del proprietario, per esigenze di espatrio e previa iscrizione del gatto o del furetto in una sezione dell’ anagrafe regionale, appositamente realizzata sul sito www.anagrafecaninalombardia.it da parte del medico veterinario.

Ai fini dell’iscrizione, i gatti e i furetti devono essere identificati. Premesso che fino al 3 luglio 2012 si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio chiaramente leggibile, è opportuno applicare il microchip.

Tariffe per il rilascio del Passaporto c/o ASL Citta’ di Milano
- A.38.01 primo rilascio passaporto con destinazione Paesi CE (Cap. I, II, III, IV): € 11,57, comprensivo di ENPAV;
- A.38.01 + A.38.02 primo rilascio passaporto con destinazione extra CE (Cap. I, II, III, IV + V, IX, X): € 11,57 + € 5, 78, comprensivi di ENPAV;
- A.38.02 successive attestazioni o legalizzazioni (Cap. V, IX, X) € 5,78, comprensivo di ENPAV.
- A.36.01 per compilazione dei capitoli VI e VII se eseguita da Veterinario ASL:€ 11,57, comprensivo di ENPAV.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI CEE
A partire dal 3 luglio 2004, in occasione dei movimenti tra Stati membri, cani , gatti e furetti devono essere identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto rilasciato dai Servizi Veterinari della ASL, attestante l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità (effettuata da non oltre 12 mesi).

Le vaccinazioni antirabbiche:

  • se eseguite anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate sullo stesso direttamente dall’ASL, previa verifica della certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della relativa copia.
  • se eseguite dopo il rilascio del passaporto, potranno essere registrate direttamente sullo stesso, a cura del Veterinario che le ha eseguite.

Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3 mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati, purché muniti di passaporto, e purché:

  • abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici oppure
  • siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

L’introduzione di cani e gatti in Svezia, Regno Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre subordinata a: identificazione esclusivamente elettronica (microchip), titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia e permanenza nel paese di origine per il periodo prescritto, pari a 6 mesi per Regno Unito e Irlanda, 4 mesi per Svezia. Inoltre, fino a al 3 luglio 2009, cani e gatti di età inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimenti verso Svezia, Regno Unito e Irlanda. Sempre fino al 3 luglio 2009, Regno Unito, Svezia e Irlanda subordinano l’introduzione di cani e gatti alle norme specifiche di controllo dell’echinococcosi e delle zecche.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MOVIMENTO DA PAESI TERZI
Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera, Vaticano o da Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Australia, Aruba, Barbados, Bahrain, Bermuda, Canada,, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Fiji, Isole Falklands, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Ascensione, Mayotte, Montserrat, Mauritius, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint Kitts and Nevis, Saint-Pierre e Miquelon, Saint Vincent e Grenadines, Sant’Elena, Singapore, Stati Uniti d’America, Vanuatu, Wallis e Futura, devono essere:

  • identificati con tatuaggio leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip,
  • muniti di passaporto attestante l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità;
  • in deroga a quanto sopra, i movimenti tra San Marino, Vaticano e Italia potranno continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti.

Cani, gatti e furetti provenienti o reintrodotti da altri Paesi Terzi devono:

  • essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 3 luglio 2012) o microchip;
  • essere stati oggetto di titolazione di anticorpi neutralizzanti contro il virus della rabbia pari ad almeno 0,5 UI/ml, effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima del movimento. L’attesa di tre mesi prima del movimento non si applica per cani, gatti e furetti nel caso di reintroduzione. La titolazione non si rende necessaria su animali rivaccinati negli intervalli previsti, e già sottoposti a titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia.
  • accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, conforme al modello Cee, oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l’osservanza delle predette disposizioni.

Nota sui viaggi in Italia: il Certificato di Vaccinazione Antirabbica serve anche per viaggiare sui treni, sulle navi e sugli aerei in Italia se si parte o si arriva in una regione o provincia dove è stato riscontrato un caso di rabbia e sia stata emessa, come prevede la legge, un'ordinanza che impone la vaccinazione a tutti gli animali sensibili al virus. Normalmente questa informazione è relativamente facile da ottenere perché i casi di rabbia sono molto rari: in particolare le ultime ordinanze in Italia hanno riguardato il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, dove questi casi compaiono più frequentemente rispetto alle altre regioni. La Sardegna ha modificato nel 2007 la propria regolamentazione specifica e quindi per entrare sul suo territorio NON E' PIU' richiesta la vaccinazione antirabbica.

Per ulteriori informazioni consultate anche: www.vacanzebestiali.org